LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 8-04-1998
PROVINCIA DI BOLZANO

Interventi a favore dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone in situazione di handicap

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 17
del 21 aprile 1998

Indice:

Articoli della Legge:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 21

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite 
senza limitazione alcuna. La Provincia e i comuni nonché i Consorzi di 
comuni realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia 
di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli 
impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle 
strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in 
situazione di handicap.

  
  

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