LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL
8-04-1998
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IL CONSIGLIO
PROVINCIALE |
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ARTICOLO 21 1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. La Provincia e i comuni nonché i Consorzi di comuni realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap. |
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